Con decorrenza 1 agosto 2017 il Fondo EUROFER ha dato efficacia al nuovo Statuto relativamente alle adesioni contrattuali per i lavoratori a cui si applica l’accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2016 tra Ferrovie dello Stato Italiane Spa, in rappresentanza delle Società del Gruppo FS, e OO.SS., in applicazione a quanto previsto nell’art. 37, punto 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e nell’art. 22, punto 2, del Contratto aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016, e per i per i lavoratori a cui si applica l’art. 13, punto 11 del CCNL Gruppo ANAS del 19 dicembre 2016. Clicca qui per scaricare lo Statuto
Per i suddetti lavoratori è previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un contributo contrattuale, la cui entità e modalità di determinazione sono stabilite nei Contratti sopra richiamati. Tale contributo è da ritenersi aggiuntivo a quanto già destinato al Fondo Eurofer dai lavoratori già iscritti su base volontaria al Fondo, mentre per i lavoratori non già associati a EUROFER alla data di introduzione del contributo contrattuale di cui ai suddetti accordi, tale contributo contrattuale determina l’iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo che l’aderente contrattuale decida di versare al Fondo contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale.
Gli aderenti contrattuali sono liberi di attivare in qualsiasi momento, in aggiunta al citato contributo contrattuale, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR previste dai CCNL a cui sono soggetti, scaricando l’apposita modulistica disponibile cliccando qui
La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l’adesione ad EUROFER. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta la sezione “Allegato “ del documento “Informazioni chiave per l’aderente” . E’ importante ricordarti che il contributo del datore di lavoro (aggiuntivo al contributo contrattuale e/o alla quota contributiva di fonte TFR) spetta unicamente nel caso in cui tu versi al Fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.
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