La pensione complementare degli iscritti a Eurofer viene costruita attraverso diversi versamenti.
- TFR
- Contributo a carico del lavoratore
- Contributo a carico del datore di lavoro
- Contributo una tantum
Si ricorda che versare contributi non è obbligatorio. Gli iscritti a Eurofer possono decidere in qualsiasi momento se attivare la contribuzione a proprio carico e in quale percentuale.
Tuttavia, solamente versando il proprio contributo minimo previsto dal contratto, si avrà diritto al contributo del datore di lavoro.
Per avere maggiori dettagli sulla misura della contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti consulta il documento “Parte I – Le Informazioni chiave per l’aderente”.
L’iscritto ad Eurofer può in qualsiasi momento effettuare un versamento volontario al fondo pensione.
PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE
In seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento), l’iscritto che ha maturato almeno un anno di contribuzione, può proseguire volontariamente la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile di anzianità prevista dal sistema obbligatorio di appartenenza.
SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE
Se per qualsiasi motivo l’aderente decidesse nel corso della sua permanenza nel fondo di sospendere la contribuzione a proprio carico potrà farlo, interrompendo però il versamento delle somme anche da parte del datore di lavoro. Resta fermo il versamento del TFR maturando al Fondo Eurofer.
Per sospendere la contribuzione l’aderente deve compilare e sottoscrivere lo specifico modulo e farlo compilare è sottoscrivere al datore di lavoro nella sezione allo stesso riservata.
Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso al Fondo nelle modalità indicate nello stesso.
CONTRIBUTI E DEDUCIBILITA’
I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo nel limite di € 5.164,57 annui (è previsto un limite superiore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1/1/2007, cfr. Documento sul regime fiscale).
In tale limite rientra:
- la contribuzione a carico del datore di lavoro
- la contribuzione a carico del lavoratore (trattenuta in busta paga)
- gli eventuali contributi volontari versati direttamente al Fondo.
Il TFR versato ad Eurofer NON concorre alla formazione dell’importo deducibile sopra richiamato.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell’art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.
Ad esclusione dei contributi una tantum, la deduzione dei contributi è effettuata direttamente dal datore di lavoro. I contributi eventualmente non dedotti o già tassati al momento del versamento possono essere comunicati al Fondo entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, compilando l’apposita sezione della propria area riservata.