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I VANTAGGI DEL FONDO

Scopri perché è conveniente aderire a Eurofer.

Il contributo dell’azienda          

Solamente versando il proprio contributo ad Eurofer, si ha diritto a riceverne uno extra da parte dell’ azienda. Se si aderisce ad un fondo pensione promosso da una banca o una compagnia di assicurazione non si ha diritto a questo contributo.

La deducibilità dei contributi

I contributi versati a Eurofer (eccetto il Tfr) sono deducibili dal reddito. Al recupero fiscale provvede l’Azienda direttamente in busta paga senza che l’iscritto debba far nulla.

Nell’esempio sotto riportato, aderendo a Eurofer e versando il proprio contributo  il lavoratore accumula in un anno nella sua posizione individuale a titolo di contribuzione una somma pari a € 200. Questa somma viene portata in deduzione equindi non fa parte del reddito lordo ai fini IRPEF. In sede di pagamento delle tasse quindi, il lavoratore avrà un risparmio netto pari a 54 € annui. Tale beneficio fiscale viene automaticamente calcolato dal datore di lavoro in busta paga.

Retribuzione utile al versamento ad Eurofer20.000 €
Contributo 1% lavoratore annuale200 €
Retribuzione lorda annua ai fini IRPEF19.800 €
Risparmio fiscale aliquota marginale 27%54 €

I bassi costi

Il regime degli oneri di Eurofer è estremamente contenuto. L’attenzione ai costi nasce dalla natura senza scopo di lucro. Il Fondo, infatti, è un’associazione di lavoratori che risparmiano per il loro futuro.

Per conoscere quanto siano contenuti i costi di Eurofer rispetto alle forme individuali, clicca qui

Tassazione agevolata sulle prestazioni

Le prestazioni maturate dopo il 1 gennaio 2007 sono tassate  in maniera agevolata rispetto alla tassazione ordinaria che si ha in busta paga ed anche rispetto a quella separata che si ha sul TFR.

In particolare, nelle tabelle seguenti è rappresentata una sintesi della tassazione applicata alle varie tipologie di prestazioni.

PrestazioneTassazione
Prestazione Pensionistica in capitale e in rendita periodica vitaliziaRiscatto del beneficiario o dell’erede in caso di morteRiscatto totale dopo un periodo di disoccupazione superiore ai 48 mesiRiscatto parziale (massimo 50%) dopo un periodo di inoccupazione superiore ai 12 mesiAnticipazioni per spese sanitarieRiscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzodal 9% al 15%
PrestazioneTassazione
Riscatto volontario per cambio lavoro o dimissioni con perdita dei requisiti di partecipazioneRiscatto per licenziamento involontarioAnticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa per sè o per i figliAnticipazione 30% per ragioni personali non motivateRiscatto per pensionamento con meno di 5 anni d’iscrizione al fondo23%

Per la parte maturata dopo il 1 gennaio 2007, tutte le imposte sulle prestazioni sono di tipo “sostitutivo”, cioè definitive e non soggette al ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi o da parte dell’Agenzia dell’Entrate, come avviene invece per il TFR erogato dall’azienda.

Si ricorda che per quanto riguarda la parte di montante maturato fino al 31 dicembre 2006 la tassazione applicata è quella vigente nel periodo di maturazione.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di leggere il “Documento sul regime fiscale“.

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