Scopri perché è conveniente aderire a Eurofer.
Il contributo dell’azienda
Solamente versando il proprio contributo ad Eurofer, si ha diritto a riceverne uno extra da parte dell’ azienda. Se si aderisce ad un fondo pensione promosso da una banca o una compagnia di assicurazione non si ha diritto a questo contributo.
La deducibilità dei contributi
I contributi versati a Eurofer (eccetto il Tfr) sono deducibili dal reddito. Al recupero fiscale provvede l’Azienda direttamente in busta paga senza che l’iscritto debba far nulla.
Nell’esempio sotto riportato, aderendo a Eurofer e versando il proprio contributo il lavoratore accumula in un anno nella sua posizione individuale a titolo di contribuzione una somma pari a € 200. Questa somma viene portata in deduzione equindi non fa parte del reddito lordo ai fini IRPEF. In sede di pagamento delle tasse quindi, il lavoratore avrà un risparmio netto pari a 54 € annui. Tale beneficio fiscale viene automaticamente calcolato dal datore di lavoro in busta paga.
Retribuzione utile al versamento ad Eurofer | 20.000 € |
Contributo 1% lavoratore annuale | 200 € |
Retribuzione lorda annua ai fini IRPEF | 19.800 € |
Risparmio fiscale aliquota marginale 27% | 54 € |
I bassi costi
Il regime degli oneri di Eurofer è estremamente contenuto. L’attenzione ai costi nasce dalla natura senza scopo di lucro. Il Fondo, infatti, è un’associazione di lavoratori che risparmiano per il loro futuro.
Per conoscere quanto siano contenuti i costi di Eurofer rispetto alle forme individuali, clicca qui
Tassazione agevolata sulle prestazioni
Le prestazioni maturate dopo il 1 gennaio 2007 sono tassate in maniera agevolata rispetto alla tassazione ordinaria che si ha in busta paga ed anche rispetto a quella separata che si ha sul TFR.
In particolare, nelle tabelle seguenti è rappresentata una sintesi della tassazione applicata alle varie tipologie di prestazioni.
Prestazione | Tassazione |
Prestazione Pensionistica in capitale e in rendita periodica vitaliziaRiscatto del beneficiario o dell’erede in caso di morteRiscatto totale dopo un periodo di disoccupazione superiore ai 48 mesiRiscatto parziale (massimo 50%) dopo un periodo di inoccupazione superiore ai 12 mesiAnticipazioni per spese sanitarieRiscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo | dal 9% al 15% |
Prestazione | Tassazione |
Riscatto volontario per cambio lavoro o dimissioni con perdita dei requisiti di partecipazioneRiscatto per licenziamento involontarioAnticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa per sè o per i figliAnticipazione 30% per ragioni personali non motivateRiscatto per pensionamento con meno di 5 anni d’iscrizione al fondo | 23% |
Per la parte maturata dopo il 1 gennaio 2007, tutte le imposte sulle prestazioni sono di tipo “sostitutivo”, cioè definitive e non soggette al ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi o da parte dell’Agenzia dell’Entrate, come avviene invece per il TFR erogato dall’azienda.
Si ricorda che per quanto riguarda la parte di montante maturato fino al 31 dicembre 2006 la tassazione applicata è quella vigente nel periodo di maturazione.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di leggere il “Documento sul regime fiscale“.