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La normativa europea sui fondi pensione

Dal 23 agosto il PEPP (Pan-European Personal Pension Product), è operativo anche in Italia. Con il D.Lgs. 184/2022 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2022 – sono infatti state fornite le disposizioni attuative del Regolamento (UE) 2019/1238.

Il Regolamento 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) detta una disciplina generale sovranazionale che riguarda alcuni aspetti come la fase di autorizzazione, la politica di investimento, la portabilità del PEPP a livello transfrontaliero.

Il PEPP si configura come un nuovo strumento di pensione integrativa. L’obiettivo dell’introduzione del PEPP è di consentire ai cittadini europei di accedere a un nuovo prodotto di previdenza complementare volto ad integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali. 

Il PEPP consiste sostanzialmente in una nuova forma di piano pensionistico, che può venire costituita da diversi operatori (come, ad es., banche, assicurazioni, fondi pensione ad adesione individuale, altri operatori del settore ecc.).

La finalità dichiarata per l’introduzione di questo nuovo istituto è quella di sviluppare ulteriormente il mercato europeo dei prodotti pensionistici e contribuire alla mobilità dei cittadini dell’Unione, che dunque potranno spostarsi e lavorare tra gli stati membri avendo la possibilità di attuare la portabilità dei propri prodotti pensionistici sfruttando il medesimo prodotto PEPP (oppure passando ad un altro PEPP).

Secondo il Decreto tra le autorità nazionali competenti a vigilare sui soggetti che istituiscono i PEPP, la principale è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), già competente per la vigilanza su tutte le altre forme pensionistiche. Le altre autorità sono la Banca d’Italia (con riguardo ai fornitori di PEPP da questa già vigilati), la CONSOB (inerente alla distribuzione di PEPP da parte di soggetti ed intermediari da questa vigilati) e l’IVASS (con riferimento a compagnie di assicurazione).

I contributi si versano su base volontaria, dai risparmiatori oppure dai loro datori di lavoro, ma non sarà possibile destinare al PEPP il trattamento di fine rapporto (TFR). Ad eccezione delle previsioni sul TFR, la disciplina del PEPP è molto simile a quella che regola tutte le altre forme di previdenza complementare presenti in Italia (ad es. deducibilità dei contributi fiscali, etc).

Con riguardo, infatti, alle prestazioni erogabili la normativa distingue le opzioni attivabili prima del pensionamento dalle prestazioni pensionistiche vere e proprie.

Prima dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche sono confermate tutte le opzioni erogabili dai fondi pensione già esistenti: anticipazioni, riscatti ante pensionamento, riscatto per decesso e Rita (rendita integrativa temporanea anticipata).

Al pensionamento sono previste ulteriori opzioni rispetto a quelle disciplinate per la previdenza complementare italiana. Oltre alla rendita vitalizia e alla prestazione in capitale in misura non superiore al 50% del montante accumulato (a meno che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale superi il 50% dell’assegno sociale), è possibile accedere ai c.d. “prelievi” e beneficiare sempre della prestazione interamente in capitale in alternativa alla rendita, con una tassazione tuttavia superiore rispetto a quella applicata alle prestazioni di previdenza complementare.

Il Decreto regola anche le forme di tutela in caso di controversie, disciplinando l’adesione, da parte dei fornitori di PEPP, a forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

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