Cerca

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI: IL MECCANISMO DEL PRO-RATA FISCALE

La incentivante tassazione sostitutiva delle prestazioni erogate da un fondo pensione trova applicazione con riferimento agli importi accumulati dal 1° gennaio 2007 in poi.

Nello specifico, per la fiscalità delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari è necessario tenere distinto il montante complessivo secondo i seguenti periodi di accumulo:

  • fino al 31/12/2000
  • dal 1/1/2001 al 31/12/2006
  • dal 1/1/2007

Un regime tributario ulteriormente differenziato è applicabile ai cosiddetti “vecchi iscritti” cioè ai lavoratori che risultino aderenti alla data del 28.04.1993 a una forma pensionistica complementare già esistente alla data del 15/11/1992.

Montante accumulato fino al 2000

Per le prestazioni in capitale (comprendenti le anticipazioni e i riscatti) riferibili al montante accumulato fino al 2000 trova applicazione la tassazione separata, in analogia al regime fiscale applicabile al trattamento di fine rapporto erogabile da un datore di lavoro. 

In dettaglio, ai “vecchi iscritti” il fondo pensione applica la stessa aliquota utilizzata dall’azienda per tassare il TFR mentre i rendimenti finanziari maturati dal fondo pensione fino al 2000 sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%. 

Per gli altri tipi di aderenti (c.d. “nuovi iscritti”) il fondo pensione calcola un’aliquota interna sulla base del reddito medio annuale di riferimento della prestazione in capitale erogata, tassazione separata applicabile anche ai relativi rendimenti finanziari. 

La prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia corrispondente al montante accumulato fino al 2000, invece, è tassata con l’Irpef ordinaria (con inevitabile cumulo con gli altri redditi tassati in via progressiva) su una base imponibile ridotta all’87,50%.

Montante accumulato dal 2001 al 2006

La prestazione pensionistica in capitale, le anticipazioni e i riscatti c.d. involontari (derivanti da mobilità o da cessazione del rapporto di lavoro non dipendente dalla volontà delle parti o da premorienza), riferibili al montante accumulato dal 2001 al 2006, sono tassati in via separata con l’aliquota interna calcolata sulla base del reddito medio annuale di riferimento della prestazione erogata, su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati (come i rendimenti già tassati annualmente dal fondo pensione). 

I riscatti c.d. volontari (derivanti da cessazione del rapporto di lavoro dipendente dalla volontà delle parti, come dimissioni o licenziamento individuale) e la rendita vitalizia, invece, sono tassati in via ordinaria con le aliquote crescenti dell’Irpef (cumulandosi con gli altri redditi soggetti ad imposizione progressiva), su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati o esenti (come i rendimenti già tassati annualmente dal fondo pensione). 

Montante accumulato dopo il 2007

Sugli importi imputabili al montante accumulato dal 1.1.2007, la tassazione della prestazione pensionistica, sia in capitale che in rendita vitalizia, avviene in via definitiva con applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15% applicabile sempre su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati o esenti (come i rendimenti già tassati annualmente dal fondo pensione o i premi di risultato esenti da tassazione in quanto convertiti in contributi di previdenza complementare). 

La predetta aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali: sarà possibile, pertanto, beneficiare dell’aliquota minima del 9% una volta maturati 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. 

La stessa tassazione con aliquota dal 15 al 9% è applicabile anche alle anticipazioni per spese sanitarie, ai riscatti parziali per mobilità, cassa integrazione o inoccupazione da 12 a 48 mesi, ai riscatti totali per invalidità permanente o inoccupazione superiore a 48 mesi e ai riscatti per premorienza dell’iscritto. 

Alle altre tipologie di anticipazioni (acquisto o ristrutturazione prima casa o ulteriori esigenze) e ai riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, l’aliquota di tassazione sostitutiva è fissa nella misura del 23%.

Tassazione dei rendimenti 

A prescindere dai periodi di accumulazione del montante, i rendimenti finanziari maturati durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia sono tassati con un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% ma con un aggravio effettivo riducibile fino al 12,50% in ragione della percentuale di investimenti in titoli pubblici ed equiparati degli importi destinati all’erogazione della rendita.

Vecchi iscritti

Ai “vecchi iscritti” è riconosciuta la facoltà di chiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale anche con riferimento al montante accumulato dal 1.1.2007 ma in tal caso troverà applicazione il previgente regime di tassazione separata anche su tali importi, con l’ulteriore aggravio della impossibilità di scomputare dalla base imponibile i rendimenti già tassati annualmente dal fondo pensione dal 2001 in poi.

Tassazione della RITA

La rendita integrativa temporanea anticipata (“RITA”) consiste in una erogazione frazionata di un capitale fino al raggiungimento dell’età di pensionamento di vecchiaia prevista nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza. 

La RITA è l’unica tipologia di prestazione erogabile dal fondo pensione che prevede l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota dal 15 al 9% anche sugli importi riferibili ai montanti accumulati fino al 2006. Le previgenti norme tributarie, difatti, sono applicabili solo per determinare la base imponibile della RITA. Solo sulla RITA, inoltre, è prevista la possibilità di rinunciare alla tassazione sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi, optando quindi per la tassazione ordinaria Irpef con le relative deduzioni e detrazioni.

Condividi su

Ultimi articoli

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI: IL MECCANISMO DEL PRO-RATA FISCALE

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI: IL MECCANISMO DEL PRO-RATA FISCALE

La incentivante tassazione sostitutiva delle prestazioni erogate da un fondo pensione trova applicazione con riferimento agli importi accumulati dal 1°

Elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati di Eurofer

Elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati di Eurofer

Dal 24 novembre all’8 dicembre 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Eurofer.

Rendimenti secondo trimestre 2025

Rendimenti secondo trimestre 2025

Nel secondo trimestre dell’anno tutti i comparti del Fondo Eurofer hanno avuto rendimenti positivi, Garantito +1,10%, Bilanciato + 1,48% e

I fondi pensione confermano la loro efficacia: l’esperienza di Eurofer

I fondi pensione confermano la loro efficacia: l’esperienza di Eurofer

Il dibattito sulla convenienza dei fondi pensione rispetto al TFR lasciato in azienda continua ad animare le discussioni sulla previdenza