La rendita integrativa temporanea anticipata, meglio nota con l’acronimo “RITA”, compare nello scenario delle possibili opzioni di liquidazione del fondo pensione inizialmente nella legge di bilancio per il 2017 come misura sperimentale accessibile in posizione subalterna all’APE volontario per poi affermarsi come prestazione stabile inserita nel quadro normativo del D.Lgs. 252/2005 ad opera della legge di bilancio per il 2018.
Come noto, diverse prestazioni di previdenza complementare possono definirsi “nobili” in quanto soggette ad una tassazione di forte vantaggio oltre che a requisiti di intangibilità, si pensi in tal senso alle prestazioni pensionistiche e alle anticipazioni per spese sanitarie. Tra le prestazioni “nobili” la RITA si afferma come la più blasonata, proprio per i vantaggi fiscali che presenta nell’attuale impianto normativo. Nasce con l’obiettivo di creare un ponte previdenziale tra il momento della cessazione del lavoro e l’età della pensione di vecchiaia.
Andiamo per gradi e scopriamo innanzitutto quali sono i requisiti per richiedere la RITA, distinguendo a tal proposito due casi che si riportano di seguito:
- Erogazione frazionata del capitale in un periodo di anticipo massimo di 5 anni rispetto all’età della pensione di vecchiaia: in questo caso occorre che l’aderente abbia cessato il rapporto di lavoro e presenti la domanda di liquidazione quando manchino non più di 5 anni al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. È inoltre necessario aver maturato il requisito contributivo minimo di 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza.
- Erogazione frazionata del capitale in un periodo di anticipo massimo di 10 anni rispetto all’età della pensione di vecchiaia: in questa ipotesi l’aderente deve aver maturato una inoccupazione, successiva alla cessazione del lavoro, superiore a 24 mesi e la richiesta di erogazione deve essere presentata al fondo quando manchino non più di 10 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
In entrambi i casi sopra riportati sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare. Tale periodo minimo è ridotto a 3 anni per soggetti che cessino il lavoro e si spostino in altri Stati membri UE.
L’età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa. Quindi per il margine temporale entro il quale è erogata la RITA si considera, per tutte le gestioni Inps, attualmente l’età di 67 anni (requisito anagrafico bloccato fino al 31 dicembre 2024). Per categorie di lavoratori iscritti ad enti diversi dall’Inps conta il requisito anagrafico del proprio regime obbligatorio di appartenenza.
In relazione alle modalità di gestione, la rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata in rate al massimo trimestrali dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Le somme che andranno erogate periodicamente verranno investite nel comparto più prudente (salvo diversa scelta dell’iscritto da esprimersi all’interno del modulo utile alla richiesta) e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola quota.
I costi sono addebitati in occasione dell’erogazione di ogni singola rata come riportato nella scheda I costi della nota informativa.
In caso di richiesta parziale di RITA, rispetto alla posizione residua l’aderente potrà effettuare le operazioni normalmente previste (contribuzione volontaria, riscatti, anticipazioni e prestazioni). In coerenza con quanto disposto nell’ultimo periodo dell’art.11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, secondo cui “Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata”, in caso di successivo accesso alla prestazione sulla parte residua, ai fini dell’eventuale obbligo della conversione in rendita, occorre prendere in considerazione esclusivamente la parte della posizione che residua al netto del montante dedicato alla RITA. Tutte le informazioni su questa particolare forma di prestazione sono riportate da Eurofer nel Documento informativo sulla RITA disponibile sul sito www.fondoeurofer.it
Analogamente sotto il profilo fiscale le informazioni circa il particolare regime riservato a questa forma di prestazione sono riportate nel Documento sul regime fiscale disponibile anch’esso sul sito del Fondo.
Come previsto da Covip le informazioni sulle rate erogate vanno riportate unicamente in sede di “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo” trasmesso agli iscritti entro il 31 marzo di ogni anno.
DOMANDE FREQUENTI
Di seguito si riportano alcune delle domande più frequenti circa la RITA a cui ha ha provveduto a rispondere direttamente l’Autorità di vigilanza (Covip) con la circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 e la circolare n. 4209 del 17 settembre 2020.
- Un soggetto in pensione anticipata è legittimato a chiedere la RITA?
La Covip ha affermato la piena compatibilità tra pensione anticipata e RITA. L’aderente può quindi farne richiesta anche se è titolare di pensione anticipata (es. quota 100, opzione donna, pensione anticipata per precoci, ecc…) o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza purchè non abbia raggiunto l’età della pensione di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio.
- È possibile riprendere a lavorare durante l’erogazione della RITA?
La Covip ha anche confermato la compatibilità tra erogazione della RITA e ripresa del lavoro. Quindi, i requisiti della cessazione del lavoro o dell’inoccupazione superiore a 24 mesi vanno accertati al momento della richiesta, mentre nulla osta all’eventuale ripresa dell’attività lavorativa da parte dell’aderente durante l’erogazione delle rate di RITA.
- Quanto tempo prima rispetto al compimento dell’età della pensione di vecchiaia occorre presentare la richiesta al fondo?
Sempre nella medesima circolare la Covip ha anche precisato che non è possibile erogare la RITA in un’unica soluzione essendo necessaria la frazionabilità anche minima in rate. Pertanto, la richiesta deve essere presentata al fondo entro un periodo congruo a consentire l’erogazione almeno in due rate.
- È consentito effettuare versamenti durante la RITA?
L’Autorità ha ammesso la possibilità di effettuare versamenti contributivi durante l’erogazione della RITA: in caso di RITA richiesta sul totale del montante, i versamenti aggiuntivi creano un montante a sé stante, mentre in caso di RITA parziale andranno ad alimentare la porzione di montante non dedicata alla RITA.
- Cosa succede in caso di decesso dell’iscritto?
In caso di decesso dell’iscritto il capitale dedicato alla RITA non ancora percepito dall’aderente sarà riscattato dai soggetti designati o, in mancanza di designazione, dagli eredi.
- Cosa succede in caso di pignoramento, sequestro o cessione del quinto?
In tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, Covip ha precisato che, per i soggetti iscritti ai fondi pensione regolati dal D.Lgs. 252/2005, operano i limiti previsti per la prestazione di previdenza complementare di cui all’art.11, comma del medesimo decreto (quindi l’ammontare destinato alla RITA è cedibile, sequestrabile e pignorabile nei limiti di un quinto).
- È possibile trasferire la posizione ad altro fondo? È possibile revocare la RITA?
In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione ad altro fondo ma in tal caso la RITA è automaticamente revocata. Più in generale la facoltà di revoca è sempre ammessa e in tal caso la posizione non ancora erogata torna nella ordinaria fase di accumulo.
- Quale è la tassazione applicata alla RITA?
L’aspetto più interessante di questa particolare forma di prestazione è la tassazione. In particolare, la RITA è l’unica forma di prestazione di previdenza complementare che prevede su tutto il montante, anche per l’eventuale parte maturata prima del 2007, l’applicazione dell’aliquota di enorme vantaggio del 15%, che può ridursi fino ad un minimo del 9% in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La norma specifica, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate con una risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 956 14/2019 si è espressa chiarendo che l’aliquota di tassazione del 15% – 9%, dato il carattere non definitivo della prestazione in commento (visto che il montante resta in gestione presso il fondo, sono possibili versamenti aggiuntivi, è ammessa la revoca ecc…), continua a ridursi anche in corso di erogazione della RITA medesima.
Considerata la particolarità di questa prestazione, che è accessibile ad un’età matura, una platea che è potenzialmente interessata a questa forma di liquidazione del capitale maturato è sicuramente quella di coloro che accedono a forme di esodo incentivato. I lavoratori interessati da esodo incentivato/isopensione potranno accedere alla RITA valutando caso per caso la sussistenza delle condizioni di legge. Molti accordi di esodo prevedono la possibilità di destinare il Tfr pregresso al fondo pensione per consentire a tali soggetti di percepire anche per tali importi l’erogazione sotto forma di RITA con un notevole vantaggio fiscale.