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Prestazione pensionistica complementare e riscatto

Il fondo pensione è uno strumento che consente al lavoratore di poter usufruire di una pensione complementare.

La pensione da lavoro maturata viene integrata grazie al versamento di contributi al fondo pensione complementare. Quindi, l’importo della pensione integrativa va a sommarsi alla pensione tradizionale.

Il lavoratore che aderisce a un fondo pensione complementare accantona una somma con l’obiettivo di ricevere una rendita complementare al termine della propria vita professionale. 

Raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica, oppure optare per la liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato ed il resto in rendita pensionistica.

Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge, è possibile richiedere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Durante la fase di accumulo, è possibile chiedere al fondo una somma a titolo di anticipazione o di riscatto nel caso in cui vi siano i presupposti individuati dalla normativa e dal fondo pensione.

La normativa prevede la possibilità di riscattare la posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. È possibile chiedere il riscatto per inoccupazione solo se tale condizione si è verificata successivamente all’adesione alla previdenza complementare.
  • mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

È invece consentito il riscatto totale nei casi di:

  • invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; 
  • inoccupazione oltre i 48 mesi; 
  • perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per licenziamento, dimissioni, etc.).

Le richieste di riscatto parziale o totale, ma anche quelle di trasferimento, devono essere soddisfatte dal fondo pensione entro un periodo massimo di sei mesi dalla richiesta dell’aderente.

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