In presenza di condizioni particolari collegate alla perdita del lavoro o a situazioni di crisi aziendale la posizione di previdenza complementare può essere riscattata in misura parziale. In caso di cessazione dell’attività lavorativa è possibile riscattare immediatamente una parte del fondo pensione senza chiudere totalmente la posizione.
Con gli Orientamenti Covip del marzo 2012, la Commissione di Vigilanza, partendo dalla genericità della formulazione dell’art. 14, comma 5, del D. Lgs. 252/05, relativa al riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione, ha ritenuto ammissibile l’esercizio di questa opzione anche nell’ulteriore forma di riscatto parziale, se prevista nello statuto del fondo pensione.
In base a quanto chiarito dalla Commissione di Vigilanza, è quindi possibile accedere ad un’altra tipologia di riscatto parziale, che non rientra in quelle delineate dall’art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 252/05 dell’inoccupazione perdurante, della cassa integrazione e della mobilità.
Quindi l’iscritto alla forma pensionistica, che si trovi nella situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, può riscattare immediatamente una parte del proprio montante contributivo, ferma restando l’opzione del riscatto integrale. La perdita dei requisiti di partecipazione si realizza con la cessazione dell’attività lavorativa che aveva determinato l’adesione al fondo pensione.
Lo Statuto di Eurofer (art.12, comma 2, lett. d) consente agli aderenti di riscattare fino all’intera posizione individuale. Con tale opzione si riconosce all’aderente la possibilità di determinare liberamente l’importo oggetto della richiesta di riscatto parziale.
In base alle indicazioni di Covip, deve comunque essere limitata la reiterazione di richieste di riscatto parziale in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. Da ciò consegue che, nello Statuto di Eurofer, si precisa che il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro.
Oltre al riscatto immediato per perdita requisiti, che può essere parziale in alternativa al riscatto totale e che è soggetto a tassazione sostitutiva del 23% per il montante post 2007 (mentre per la parte ante 2007 la tassazione sarà separata per cause involontarie come mobilità o esodo e ordinaria per cause volontarie come dimissioni e licenziamento individuale), esistono forme di riscatto parziale fiscalmente agevolate e disciplinate all’art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs 252/2005.
Si tratta in particolare del riscatto per le seguenti ipotesi:
- inoccupazione superiore a 12 mesi ma inferiore a 48 mesi;
- cassa integrazione;
- mobilità.
In queste ipotesi la tassazione sul montante post 2007 è agevolata perché vede l’applicazione dell’aliquota del 15% che può ridursi fino al 9% in base agli anni di partecipazione, mentre per il montante ante 2007 si applica la tassazione separata.
Relativamente alla cassa integrazione, Covip ha precisato che per consentire il riscatto parziale dovrà trattarsi di CIG o CIGS a zero ore e della durata minima di 12 mesi continuativi oppure dovrà trattarsi di cassa integrazione seguita dalla cessazione del lavoro, a prescindere dalla durata della stessa.
Inoltre, il riscatto nella misura del 50% della posizione fiscalmente agevolato è possibile anche in caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità; come precisato da Covip, ai fini del riscatto parziale, alla mobilità sono assimilate le varie forme di accordi di esodo incentivato o isopensione.
Il riscatto parziale è quindi un’opportunità che il fondo pensione mette a disposizione dei propri iscritti, in presenza delle condizioni previste dalla legge, che può servire per accedere alle risorse accantonate nel fondo pensione come forma di sostegno al reddito in condizioni occupazionali critiche senza, tuttavia, chiudere totalmente il rapporto di partecipazione al sistema di previdenza complementare. Questa specifica modalità di riscatto parziale può essere utile anche nel caso in cui la posizione di previdenza complementare risulti incompleta a causa di ritardi o omissioni contributive datoriali.
Infatti, ai fini dell’accesso al Fondo di Garanzia Inps, le previsioni della Circolare Inps 23/2008 richiedono l’iscrizione ad una forma di previdenza complementare al momento della presentazione dell’istanza.
Ecco, dunque che, attraverso il riscatto parziale in oggetto, il lavoratore cessato dal lavoro può chiedere da subito la liquidazione di una parte, anche consistente, della propria posizione, lasciandola aperta per la parte residua sino alla regolarizzazione del fenomeno omissivo.
Merita inoltre che sia evidenziato soprattutto il vantaggio di lasciare la posizione aperta a seguito del riscatto parziale per mantenere inalterati i diritti acquisiti. Si ricorda infatti che l’anzianità di partecipazione al fondo pensione è importante in caso di richiesta di anticipazioni (8 anni per acquisto/ristrutturazione prima casa e per ulteriori esigenze) e di prestazioni (5 anni) nonché per ottenere un trattamento fiscale di maggior favore in fase di liquidazione, visto che l’aliquota del 15% si riduce dello 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione, fino ad un minimo del 9%.
Il riscatto parziale attribuisce dunque al fondo pensione un ruolo ambivalente, a metà tra l’utilità di un ammortizzatore sociale e il diritto/esigenza di maturare prestazioni previdenziali al pensionamento.