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Cos’è Eurofer e come funziona il Fondo pensione

Eurofer è un fondo pensione negoziale finalizzato all’erogazione di una pensione complementare per i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle Attività Ferroviarie.

Eurofer è un fondo di previdenza complementare che ha come scopo quello di integrare la pensione pubblica. L’obiettivo è di assicurare ai lavoratori associati il mantenimento del proprio tenore di vita al momento della pensione. Attraverso i contributi versati, ed i risultati dei rendimenti, gli aderenti creano un capitale che verrà trasformato in rendita e corrisposto al momento del pensionamento.

EUROFER opera in regime di contribuzione definita, questo sta ad indicare che l’importo della pensione complementare è determinato dai contributi che vengono versati e dai rendimenti della gestione.

EUROFER è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Come fare per aderire?

Dopo aver preso visione della prevista documentazione istituzionale bisogna compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il ‘Modulo di adesione’ disponibile sul sito www.fondoeurofer.it e far compilare e sottoscrivere al datore di lavoro la parte di propria competenza. 

Il modulo in originale correttamente e completamente compilato deve essere inviato al Fondo nelle modalità indicate nello stesso.

La sottoscrizione del modulo di adesione NON è richiesta ai lavoratori che conferiscono tacitamente il loro TFR, né ai lavoratori che si iscrivono per effetto dell’adesione contrattuale prevista dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e dal CCNL Gruppo ANAS. 

In questi casi EUROFER procede automaticamente all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. 

Per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti ad Eurofer è invece prevista la procedura web tramite il link dedicato presente nel sito web www.fondoeurofer.it sezione Home > Moduli > Adesione.

Quali prestazioni si possono ottenere?

  • Rendita e/o Capitale, al momento del pensionamento (fino a un massimo del 50%);
  • Anticipazioni, per malattia, in ogni momento (fino al 75%); per acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni (fino al 75%); per altre cause, dopo 8 anni (fino al 30%);
  • Riscatto parziale/totale, per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso (secondo le condizioni previste nello Statuto);
  • Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

È possibile trasferire la posizione contributiva ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni. 

In caso di adesione ad una forma pensionistica complementare si può beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 

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