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Prestazioni

Eurofer è un fondo a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. L’entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati, ai rendimenti conseguiti nella gestione del patrimonio e quindi al valore attuale della posizione individuale di ciascun aderente alla data di erogazione della prestazione; a tal fine, la posizione di ciascun aderente è evidenziata in appositi conti individuali. Al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto, l’iscritto ha diritto a richiedere l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

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Anticipazione

L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;
  3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.


Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel Documento sulle anticipazioni. Per richiedere un’anticipazione è necessario accedere alla propria area riservata e compilare la specifica sezione.

Riscatto

Nel corso della permanenza nel fondo, l’aderente a Eurofer può richiedere il riscatto parziale della posizione individuale nella misura massima del 50% nei seguenti casi:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.
  • procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria a zero ore della durata di almeno 12 mesi.


L’aderente ad Eurofer può richiedere il riscatto totale della posizione individuale nei seguenti casi:

  • invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
  • perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensionistico (dimissioni, licenziamento, etc.).


In caso di perdita di requisiti di partecipazione l’aderente può riscattare anche una parte della posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di 2 volte in relazione allo stesso rapporto di lavoro.

Per richiedere il riscatto è necessario accedere alla propria area riservata e compilare la specifica sezione.

Trasferimento

Trascorsi due anni dall’adesione a Eurofer l’aderente può decidere di trasferire l’intera posizione individuale in un’altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione.

Nel caso in cui perda i requisiti di partecipazione al fondo, l’aderente può trasferire la sua posizione a prescindere dagli anni di permanenza in Eurofer.

Per richiedere il trasferimento è necessario compilare lo specifico modulo disponibile nella sezione Moduli.

Decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica

In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Per richiedere il riscatto per premorienza dell’iscritto è necessario compilare lo specifico modulo disponibile nella sezione Moduli.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La legge di bilancio 2018, in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto una nuova forma di prestazione anticipata per gli iscritti ai fondi pensione, denominata RITA.

Tale prestazione consiste nella possibilità di ottenere la pensione complementare in anticipo rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Si tratta di una prestazione in capitale, versata ogni 3 mesi dal Fondo dal momento della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

L’iscritto potrà scegliere se richiedere tutto il capitale accumulato o solamente una parte.

Nel caso in cui scelga solamente una parte del montante accumulato, la restante parte potrà essere oggetto di anticipazione, riscatto e trasferimento oppure potrà essere richiesta al momento del pensionamento come prestazione pensionistica.

Per richiedere la RITA è necessario accedere alla propria area riservata e compilare la specifica sezione.

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Modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare

Nel momento in cui il lavoratore ha tutti i requisiti previsti dalla normativa per andare in pensione e risulta iscritto da almeno 5 anni ad una qualsiasi forma di previdenza complementare può richiedere la prestazione a Eurofer nei seguenti modi.

  • rendita al 100%.
  • fino al 50% di capitale e il restante sotto forma di rendita.
  • capitale al 100% (solo in alcuni casi particolari).
Rendita

L’aderente può, nel momento in cui lascia la vita lavorativa e nel caso in cui abbia partecipato per almeno 5 anni a forme di previdenza complementare, richiedere la prestazione sotto forma di rendita, che sarà pagata periodicamente per il resto della vita.

La rendita viene calcolata in base all’entità delle somme accumulate e all’età del lavoratore al momento della richiesta. Quanto maggiori saranno le somme accumulate e l’età al momento della richiesta, tanto maggiore sarà la rendita.

Per l’erogazione delle rendite Eurofer ha stipulato la convenzione con UnipolSAI Assicurazioni S.p.A Spa, selezionata secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Gli iscritti ad Eurofer possono scegliere tra diverse tipologie di rendita a seconda delle loro esigenze.

 

Tipologia rendita

Descrizione della tipologia e finalità

Vitalizia immediata

Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico.

Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti.

Reversibile

Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione.

Certa per 5- 10 anni

Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.

Controassicurata

Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.

Capitale

L’aderente può decidere di ricevere una prestazione sotto forma di capitale fino a un massimo del 50% della posizione individuale accumulata.

In tal modo avrà a disposizione immediatamente una somma di denaro, anche se l’entità della rendita erogata di anno in anno sarà minore, poiché calcolata in base al rimanente importo della posizione individuale.

La prestazione può essere richiesta interamente sotto forma di capitale nei seguenti casi.

  • Convertendo il 70% della posizione individuale si abbia una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale.
  • Al momento del pensionamento l’associato risulti iscritto a forme di previdenza complementare da meno di 5 anni.


I “valori soglia” di posizione previdenziale lorda (posizione totale dell’iscritto) che rappresentano i limiti oltre i quali non è possibile optare per la prestazione interamente in capitale sono disponibili nella sezione Limiti per la prestazione in capitale (consulta la specifica sezione).

Per richiedere la prestazione pensionistica complementare (in capitale e/o rendita) è necessario compilare la specifica sezione della propria area riservata.

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La possibilità di optare per la prestazione pensionistica interamente in capitale cambia ogni anno al variare dell’importo dell’assegno sociale. Le vigenti disposizioni normative e statutarie prevedono infatti che, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

L’importo dell’assegno sociale per il 2024 è pari ad € 6.947,33 in considerazione di ciò, al fine di facilitare gli iscritti, si riporta di seguito la tabella dei “valori soglia” di posizione previdenziale lorda (posizione totale dell’iscritto),
distinti per età e per sesso, che rappresentano i limiti oltre i quali non è possibile optare per la prestazione interamente in capitale.

È sempre possibile optare per una prestazione in parte o interamente in forma di rendita, anche nel caso in cui si sia nelle condizioni di poter scegliere la prestazione interamente in forma di capitale. Per maggiori informazioni sulle rendite è possibile consultare il Documento sulle rendite.

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Tempi di liquidazione

RISCATTO, PRESTAZIONE PENSIONISTICA, TRASFERIMENTO: entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta.

ANTICIPAZIONI: entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta.

I tempi sopra indicati si riferiscono a richieste complete e corredate della documentazione richiesta.

Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e i termini sopra indicati sono sospesi fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.