La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha riformato l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005, introducendo tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, espressamente qualificate come “pensionistiche”, alternative alla rendita vitalizia tradizionale.
Dal 1° luglio 2026 si aggiungono le seguenti nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione:
- rendita a durata definita: è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell’aspettativa di vita al momento della richiesta. Di fatto, il montante maturato viene diviso in un numero di rate pari a quello degli anni di speranza di vita residua dell’aderente, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT;
- prelievi liberamente determinabili: l’aderente in pensione può scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Non tutto e subito però: il limite massimo è l’importo che si sarebbe ricevuto optando per la rendita a durata definita.
Dal 31 ottobre 2026 entrerà infine in vigore l’erogazione frazionata del montante accumulato che permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell’arco di un periodo di tempo scelto liberamente dall’aderente (con un minimo di cinque anni).
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), considerando l’impatto delle nuove disposizioni, ha emanato lo scorso 25 giugno le “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche”, in cui sono riportate indicazioni generali sulle nuove prestazioni, con l’obiettivo di fornire un quadro iniziale per un’applicazione uniforme da parte delle diverse forme di previdenza complementare e, allo stesso tempo, garantire una gestione ordinata delle attività necessarie all’adeguamento.
Nelle suddette Istruzioni l’Autorità ha previsto un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, necessario alle forme pensionistiche complementari per adeguare in maniera ordinata i propri sistemi e i processi operativi interni, così da gestire correttamente le richieste e l’erogazione delle nuove prestazioni.
In questo periodo, le forme pensionistiche complementari potranno acquisire le richieste di accesso alle nuove prestazioni, ma la liquidazione potrà avvenire solo dopo il completamento degli adeguamenti documentali ed operativi.
Sono in corso di aggiornamento sia la modulistica che la documentazione istituzionale atta a consentire agli iscritti una valutazione consapevole delle alternative disponibili al momento dell’accesso alla fase di erogazione.
Per ulteriori informazioni o richieste, contattare i riferimenti disponibili nella sezione Contatti del sito del Fondo.